Nel precedente articolo abbiamo parlato di gestione delle associazioni sportive anche in virtù delle potenzialità del regime fiscale agevolato, tema di questo nuovo scritto.

Premesso che l’ordinaria fiscalità delle associazioni sportive dilettantistiche è quella degli enti non commerciali, il regime fiscale agevolato disciplinato dalla Legge n. 398 del 16/12/1991 (successivamente integrata e modificata) consente a tutte le A.S.D. (e non solo) di poter fruire di diverse facilitazioni tra le quali la determinazione dell’iva e delle imposte dirette.

Quali sono queste agevolazioni?

Le agevolazioni in particolare prevedono:

  • un sistema forfetario di determinazione dell’iva la cui base imponibile (e quindi il relativo versamento) varia a seconda del tipo di attività commerciale che la genera. Nello specifico: diritti tv o trasmissioni radio (imponibile iva per 2/3), attività commerciali, spettacoli sportivi e pubblicità (imponibile iva al 50%), sponsorizzazioni (imponibile iva al 90%). L’attività istituzionale (non commerciale) non ha imponibile iva (non viene fatturata quindi non genera iva). L’iva dovrà essere versata trimestralmente (senza la maggiorazione degli interessi dell’1%) utilizzando il Modello F24, seguendo questi periodi d’imposta (entro il): 16 maggio (codice tributo 6031), 16 agosto (codice tributo 6032), 16 novembre (codice tributo 6033) e 16 febbraio (codice tributo 6034. In quest’ultimo caso l’iva si riferisce all’ultimo trimestre del precedente esercizio sociale). Queste aliquote si applicano esclusivamente alle associazioni che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi di natura commerciale con importo complessivo non eccedente il limite di € 250.000,00
  • l’esonero dall’obbligo di tenuta della scritture contabili – vedi articolo “Le basi per gestire una associazione”;
  • l’esonero dagli obblighi di fatturazione e registrazione (tranne per ciò che concerne l’attività commerciale). Se l’associazione svolge anche attività commerciale un adempimento obbligatorio è la tenuta del Registro IVA Minori per associazioni in contabilità L. 398/91 ossia un Registro senza obbligo di vidimazione nel quale annotare mensilmente (entro il giorno 15 del mese successivo) tutte le entrate di natura commerciale suddivise per categorie di aliquota IVA.

Il regime fiscale agevolato consente la determinazione forfetaria del reddito imponibile: il reddito imponibile viene calcolato in maniera forfetaria applicando però un coefficiente di redditività del 3% (molto più basso rispetto agli enti commerciali) ai proventi di natura commerciale. Al reddito così calcolato vanno aggiunte le plusvalenze patrimoniali (le plusvalenze sono un aumento di valore, determinato in un dato tempo, dei beni immobili e dei valori mobiliari).

Per la determinazione della base ai fini IRES viene applicata l’aliquota del 3% al totale dei proventi di natura commerciali (attività commerciale, spettacoli sportivi, sponsorizzazioni, pubblicizzazioni, diritti radio e tv) e aggiungendo, al risultato così ottenuto, le plusvalenze patrimoniali, interamente tassate.

Per la determinazione dell’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive, il cui versamento viene attribuito alle Regioni per coprire le spese dell’assistenza sanitaria), la base imponibile è determinata in base al tipo di attività svolta: per le associazioni che svolgono unicamente attività istituzionale, il valore della produzione è dato dai compensi erogati per co.co.co., per attività di lavoro autonomo occasionale, dai compensi assimilati a quelli di lavoro dipendente, dalle retribuzioni del personale dipendente.

Per le associazioni che svolgono sia attività istituzionale che attività commerciale, il valore della produzione è dato dalla somma del reddito tassabile ai fini IRES (3% dei proventi commerciali) più le retribuzioni corrisposte ai dipendenti, dai compensi per co.co.co. e gli interessi passivi dell’attività commerciale. L’associazione sportiva che ha sostenuto tali costi ha l’obbligo di inviare la dichiarazione IRAP (Modello UNICO – Enti non commerciali) ai soli fini dell’imposta.

Il versamento dell’imposta, calcolata secondo le aliquote regionali, deve essere effettuato entro il giorno 16 del 6° mese dalla chiusura dell’esercizio solare (entro il 16 giugno dell’anno successivo). Si specifica che i proventi commerciali conseguiti nello svolgimento di attività connesse agli scopi istituzionali e i proventi derivanti da attività di raccolta fondi non concorrono a formare il reddito imponibile (anche per iva) fino ad un importo complessivo di € 51.645,69 per periodo d’imposta e per un massimo di 2 eventi all’anno (con obbligo di stesura del rendiconto e della relazione di ciascun evento di raccolta fondi entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio ai sensi dell’art. 20 DPR 600/1973).

Ulteriore agevolazione è l’esenzione dal pagamento delle tasse sulle concessioni governative, gli atti e i provvedimenti riferiti alla associazione o alla società sportiva. In regime fiscale agevolato l’imposta di registro sugli atti costitutivi e sulla trasformazione delle associazioni o società sportive senza fini di lucro è calcolata in maniera fissa con importo pari a € 168,00.

L’imposta di bollo (€ 2,00) viene versata senza agevolazioni per atti, contratti (o copie), documenti, istanze, certificazioni e attestazioni ivi comprese le quietanze emesse per la riscossione di quote associative e contributi da parte dei soci. Non sono tenute al pagamento dell’imposta di bollo le Federazioni Sportive e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.

Nel regime fiscale agevolato vi è l’esonero dall’obbligo di trattenuta IRPEF sui compensi erogati ed assimilati a “redditi diversi” fino all’importo di € 7.500,00 per ogni esercizio sociale. Sono considerati “redditi diversi” le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati dal C.O.N.I., dalle Federazioni Sportive Nazionali, dall’U.N.I.R.E., dagli Enti di Promozione Sportiva e dalle associazioni sportive dilettantistiche nella realizzazione di eventi sportivi.

Per poter considerare queste somme “redditi diversi” è necessario che l’evento sportivo sia a carattere dilettantistico (requisito oggettivo) e che i compensi siano corrisposti a dilettanti (requisito soggettivo) tra i quali: allenatori, dirigenti, istruttori, atleti, commissari e giudici di gara, massaggiatori ecc. dilettanti.

Per essere considerati “redditi diversi” occorre inoltre che i compensi non derivino da un rapporto di lavoro dipendente. Questa disposizione è valida quindi per tutti coloro che partecipano nell’organizzazione di una manifestazione sportiva o per chi svolge attività quali “la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica” (art. 35, comma 5, Legge n. 14 del 27 febbraio 2009) tranne per chi, come già specificato, svolge questa attività come primo ed unico lavoro a carattere dipendente.

Per importi superiori a € 7.500,00 sono tenute a trattenere dai compensi erogati l’aliquota IRPEF del 23% (alla cui aliquota compartecipano e quindi devono essere applicate e versate, le addizionali regionali e comunali stabilite dalla Regione e dal Comune nel quale il percipiente ha domicilio fiscale; in Lombardia ad esempio l’attuale addizionale regionale è pari all’1,23%). La trattenuta si effettua: a titolo d’imposta se la somma è compresa tra € 7.501,00 e € 28.158,28, a titolo di acconto se la somma eccede l’importo di € 28.158,28.

Anche le somme corrisposte per le collaborazioni di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale sono da considerarsi “redditi diversi” benchè sia da stabilire la natura del rapporto e l’attività esercitata abitualmente da questi ultimi.

In particolare: se gli amministratori svolgono l’attività con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) i compensi erogati costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.

In questo caso l’associazione deve effettuare una trattenuta della ritenuta d’acconto come farebbe per un lavoratore dipendente. Se l’attività di amministrazione è svolta da liberi professionisti (redditi di lavoro autonomo) l’associazione deve versare la ritenuta prevista per tale tipo di categoria.

Un’altra agevolazione è la possibilità di effettuare rimborsi di spesa erogati agli amministrativi e agli sportivi dilettanti (i quali li ricevono secondo un trattamento fiscale determinato dall’art. 37 della legge 342/2000 e dall’art. 90 della legge 289/2002.

La normativa si riferisce alle agevolazioni fiscali previste per rimborsi forfettari di spesa, indennità di trasferta, premi e compensi (tutti rientranti nella categoria dei “redditi diversi”).

Sono previste tre forma di rimborso: rimborso spese forfettario (indennità di trasferta) per il cui pagamento, nel quale non sono contemplate le spese di viaggio e trasporto, non occorrono giustificativi di spesa.

Questo rimborso non è tassato fino a € 46,48 al giorno per trasferte in Italia e € 77,47 al giorno per trasferte all’estero; rimborso spese analitico interamente escluso da tassazione purchè interamente documentato dai giustificativi di spesa di viaggio, vitto, alloggio e trasporto; rimborso misto comprensivo sia dell’indennità di trasferta che del rimborso dei giustificativi di spesa.

Ulteriori rimborsi possono essere costituiti dal rimborso spese chilometrico (o indennità chilometrica) quando per le trasferte si utilizza il proprio mezzo di trasporto.

Questa somma non è soggetta a tassazione (viene tassata solo se la trasferta viene fatta nell’ambito del territorio comunale) e dipende dal tipo di mezzo utilizzato (viene calcolato da tabelle ACI aggiornate annualmente; eventuale eccedenza rimborsata costituisce reddito imponibile).

Nel prossimo articolo parleremo dei requisiti per aderire al regime fiscale agevolato e cause di decadenza dal regime ex L.398/91.