Questo articolo vuole toccare il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, delineando i punti salienti della specifica legislazione in materia, definendo altresì obblighi, responsabilità e sanzioni conseguenti al mancata osservazione del Decreto Legislativo 81/08.

Prima di introdurre questa importante materia è il caso di fare un passo indietro ricordando quanto la storia del lavoro –dai suoi albori preindustriali, fino all’era moderna, strage Thyssenkrupp di Torino del 2007 come drammatico e recente esempio- sia delineata da eventi più o meno gravi che conducono, ed hanno condotto, ad infortuni, invalidità permanenti e decessi causati da difetto nell’assunzione di rischi, una certa superficialità nell’espletazione di mansioni e procedure, inadempienze varie o condizioni lavorative inadeguate e non protette.

Tutti noi abbiamo una certa familiarità “storica” con la famosa 626, la vecchia legge che definiva onori ed oneri sulla sicurezza sui luoghi di lavoro; meno conosciuta è la sua versione rivista e corretta sull’argomento che, nel Decreto Legislativo 81/08 (meglio conosciuto come il Testo Unico sulla Sicurezza sui Luoghi di Lavoro), delinea un univoco quadro normativo sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e conseguente protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dalle rispettive mansioni.

Non solo: all’interno del Testo Unico sono definite espressamente le responsabilità che devono venire assunte all’interno di qualsiasi ambiente lavorativo, individuando ruoli, competenze e procedure (ivi inclusi gli adeguamenti strutturali ed operativi) che debbono venire osservati da parte degli stessi lavoratori, di qualunque ordine e grado, pena sanzioni applicate a fronte di inadempienza.

La norma decreta che il datore ha grandi responsabilità sul fronte della sicurezza interna al luogo di lavoro da lui coordinato; esso ha infatti l’obbligo ad investire in sicurezza all’interno della propria azienda e, tra i tanti oneri, è chiamato a:

  • nominare un medico del lavoro competente (che si faccia carico di valutare e monitorare con regolarità la salute di tutti i lavoratori);
  • i responsabili delle emergenze (essenzialmente antiincendio, gestione delle emergenze e primo soccorso) fornendo a tutti i lavoratori una apposita ed obbligatoria formazione (proporzionale ai singoli ruoli e mansioni), ivi inclusi i dispositivi di protezione individuali adatti e strumentali ai compiti ed attività svolte all’interno delle rispettive aree di intervento.

Altro importante obbligo del datore di lavoro è la stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): un vademecum tecnico ufficiale, spesso redatto da consulenti specializzati, che individua i fattori di rischio, definisce procedure ed attività volte a prevenire possibili infortuni controllando in modo concatenato e continuativo le misure preventive, elabora un modus operandi regolamentato per ogni singolo comparto produttivo ed in relazione ai singoli ruoli e mansioni lavorative.

Il testo Unico 81/08 definisce che in ogni realtà del mondo del lavoro deve avere al suo interno un Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), professionista nominato dal datore di lavoro che, a seguito di un’opportuna formazione e competenza adeguata ai livelli di rischio presenti in “azienda” supervisioni l’organizzazione e gestione dell’intero sistema operativo riferito alla prevenzione e alla protezione dai rischi.

In alcune circostanze l’incarico di RSPP può essere esercitata anche dal datore di lavoro; di fronte a realtà con particolari tipologie di lavorazioni o servizi, o per dimensioni e numero di personale impiegato, è prevista la presenza di Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), figure di appoggio all’RSPP per particolari settori di produzione o che si dividano “squadre di lavoro” o reparti per garantire un opportuno rapporto lavoratori/supervisori, il tutto sotto la supervisione e coordinamento del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.

sicurezzaParallelamente alle responsabilità del datore di lavoro ed a quelle degli specifici soggetti chiamati a ricoprire i suddetti ruoli, vi è la responsabilità del lavoratore che è chiamato ad essere il protagonista attivo della propria sicurezza ed incolumità, il quale dovrà impegnarsi ad indossare i sistemi di protezione individuale previsti per l’incarico ricoperto ed a comportarsi secondo le procedure indicate dal DVR e coerentemente con quanto appreso durante i corsi di formazione sulla sicurezza, ai quali è obbligato a partecipare.

A garanzia dei diritti alla sicurezza del lavoratore è prevista la figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), un soggetto eletto o indicato per rappresentare i lavoratori relativamente agli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Conosciamo bene il Testo Unico 81/08 o viviamo di dogmi fondati sull’indefinito?

Ad una prima analisi, il lettore potrebbe intendere che detti obblighi siano riferiti solamente ad aziende o ditte strutturate, con una certa mole di fatturato; alcuni potrebbero inquadrare questa legge negli ambiti dove sia evidente il “pericolo”, come le costruzioni, i cantieri ecc..

Altri potrebbero pensare che sia una normativa che riguarda i soli lavoratori dipendenti, escludendo quelle forme contrattuali come gli autonomi, i lavoratori distaccati, quelli occasionali, i lavoratori di impresa familiare o quelli a domicilio, o occasionali…

Nello specifico del mondo sportivo, ed equestre in particolare, nel quale permangono forme contrattuali agevolate per lo sviluppo dell’attività motoria amatoriale, alcuni ritengono che il Testo Unico 81/08 non debba avere effetto.

E nel mondo del volontariato? Alcuni ritengono che la Promozione di una attività puramente volontaristica (o rientrante all’interno di una struttura formale come le Organizzazioni di Volontariato) come l’ippoterapia per disabili sarebbe esente dai detti obblighi: il Testo Unico parlando di “sicurezza sui luoghi di lavoro” si riferisce al lavoro, quindi ai lavoratori…pagati….!…

Purtroppo (o per fortuna da un certo punto di vista) le cose non stanno esattamente in questi termini. Nel prossimo articolo parleremo esplicitamente della questione e chiariremo se il mondo dello sport equestre e del volontariato possono beneficiare di agevolazioni o meno.