Chi è alle prese con l’avvio di una nuova attività in campo equestre presto o tardi dovrà individuare una copertura assicurativa che possa tutelare i potenziali rischi riconducibili alle sue attività associazionistiche o imprenditoriali.

Anche chi è già parte del settore –in quanto gestore di centro ippico o professionista operante come “freelance” su più maneggi- dovrebbe regolarmente verificare la rispondenza dei termini contrattuali della sua copertura assicurativa per eventualmente implementarli o, al bisogno, accogliere nuove o più vantaggiose proposte.

L’errore comune è quello di “dormire sugli allori” fidandosi ciecamente di quanto garantito da parenti o amici -cosiddetti esperti- rispetto alla validità, più o meno presunta, di una copertura assicurativa in essere o da stipulare.

Gli impegni con i cavalli e nelle attività di maneggio sono tanti, spesso troppi, e distolgono attenzioni su aspetti che si ritengono già risolte o per le quali ci sentiamo sicuri; la consulenza di un professionista del ramo assicurativo potrà certamente essere di grande aiuto, attraverso una valutazione dei rischi ai quali si può andare incontro e la conseguente definizione del più opportuno servizio. Tutto dovrebbe partire proprio dall’affidarsi ad un buon consulente!

Crediamo però indispensabile fornire sufficienti basi sul come leggere una polizza assicurativa, per comprendere appieno i termini e le condizioni riferite ad un contratto di questo tipo, visto che spesso si tratta di documenti particolarmente difficili da interpretare.

Cos’è una polizza assicurativa?

caduta-da-cavalloE’ un contratto che viene stipulato tra compagnia assicuratrice e cliente (l’assicurato): rappresenta l’accettazione da parte della compagnia assicuratrice di prendersi carico del rischio (e dei conseguenti risarcimenti) riferito alla potenziale realizzazione di un evento per il quale si potranno determinare conseguenze in genere di tipo patrimoniale, che prevedano risarcimenti o indennizzi.

In campo equestre si possono stipulare assicurazioni di diverso tipo:

  • anti-infortuni: coperture assicurative che vanno a garantire il danno conseguente ad infortunio a seguito, per esempio, di una caduta da cavallo. In genere prevedono una serie di garanzie proporzionali al premio pagato (indennizzi riferiti al grado di invalidità perseguita a seguito dell’evento dannoso, diarie giornaliere, da ingessatura, quote per spese mediche, fino al caso di morte). Sono coperture già comprese all’interno dei patentini ottenuti a seguito dell’adesione ad un Organismo CONI (Ente di Promozione Sportiva o Federazione Sportiva Nazionale) ed all’eventuale passaggio patenti a seguito di superamento di esami o gare.
  • Responsabilità Civile verso Terzi: è quella che in genere copre i danni involontariamente causati nei confronti di persone terze (quindi non al diretto soggetto che ha stipulato la polizza) di cui l’assicurato è chiamato a rispondere per differenti motivi. Nel nostro caso potremmo annoverare i danni causati a seguito di una professione, riferibili al rischio di conduzione di centro equestre o di tipo lavorativo (quella dell’istruttore di equitazione, tecnico di equitazione integrata, animatore pony, ecc.) conseguenti allo svolgimento delle proprie mansioni nei confronti di clienti o soci.
  • Assicurazioni per il cavallo, la responsabilità civile inerente ai possibili danni causati dall’animale,  assicurazioni sulla sua salute (che coprono le spese veterinarie, interventi chirurgici, la degenza in clinica), quelle conseguenti agli eventuali danni da trasporto, da furto…

Qualunque contratto assicurativo prevede obblighi per entrambe le parti (Compagnia e Contraente), definendo l’oggetto dell’assicurazione ed i suoi termini, ovvero le “regole” dell’accordo.

Difficoltà a leggere un contratto assicurativo? Ecco alcuni consigli utili.

adempimenti amministrativiIn un precedente articolo abbiamo parlato dell’importanza di assicurarsi e della convenienza “costi/benefici nel valutare la scelta di coperture assicurative di tipo associazionistico contemplate dagli Enti del CONI con un dovuto accenno alle garanzie assicurative per i centri, tecnici e tesserati/praticanti sotto egida EQUITABILE®.

Per chi non si sente particolarmente “ferrato” sull’argomento abbiamo elencato una serie di elementi che potranno certamente chiarire i fondamentali di un contratto di assicurazione per l’equitazione.

Il documento nel suo insieme può essere scomposto in più sezioni:

  • le informazioni preliminari e di base: chi è il contraente, cos’è l’oggetto del contratto (chi, cosa o quale situazione si vuole andare ad assicurare), le sue caratteristiche identificative, la durata del contratto stesso, ovvero il lasso di tempo durante il quale la persona, la proprietà o il rischio è coperto da assicurazione. In questa sezione in genere si trovano anche le definizioni: la spiegazione dei termini utilizzati all’interno del contratto per permettere la più opportuna comprensione di quanto si andrà a controfirmare.
  • le coperture assicurative pattuite: la copertura è la somma di denaro che la compagnia assicuratrice si impegna a corrispondere al manifestarsi del danno subito o causato; ovviamente la corresponsione di questo denaro sarà a favore dell’assicurato (se è lui ad aver subito un danno oggetto del contratto) o sarà erogata ad un terzo, vittima di un azione dannosa originata dal contraente (in questo caso quest’ultimo non verrà intaccato nel suo patrimonio personale –franchigia a parte-per il risarcimento, e fino al tetto di copertura pattuito).
  • le franchigie: sono elementi tanto importanti quanto poco considerati all’atto della stipula di contratti assicurativi in campo equestre, soprattutto quando si parla dei tesseramenti associazionistici che hanno al loro interno una copertura assicurativa anti-infortuni. Si tratta di quella porzione di denaro che resta scoperto, ovvero che persiste a carico dell’assicurato e che dovrà sborsare di tasca propria. Questo perché, per danni inferiori ad una certa soglia o fino al raggiungimento della somma/percentuale di franchigia, la compagnia resta libera da corrispondere il risarcimento del danno, pagando solo –se sussiste- la parte eccedente. Facciamo un esempio. Ipotizzando una franchigia per la responsabilità civile da danno causato a terzi (o per i danni subiti a seguito di incidente) di euro 500, la compagnia pagherà il risarcimento del danno subito/causato nelle seguenti modalità:se il danno da risarcire è inferiore ai 500 euro: paga il contraente
    – se il danno è stato definito in 2000 euro: la compagnia paga 1500 euro ed i restanti 500 ancora a carico del contraente.
    Potrebbero venire pattuite assicurazioni che non prevedono franchigie, sarebbero però eccessivamente onerose per il contraente poiché obbligherebbero la compagnia a risarcire tutti i danni oggetto del contratto, anche quelli di piccola entità. Da un certo punto di vista, la franchigia rappresenta una forma di responsabilizzazione morale (oltre che realmente materiale) per il contraente che è chiamato a comportarsi con diligenza e perizia, per contribuire a ridurre le possibilità che gli eventi dannosi si possano realizzare.
    La compagnia –ovviamente- subentrerà di fronte a fatti più incisivi, seri, che contemplino risarcimenti più cospicui e riconducibili ai termini contrattuali.
    Come è facile intuire, la pubblicizzazione dei soli massimali (cavallo di battaglia di alcuni Enti equestri che sottolineano allo spasmo le importanti somme garantite per i loro associati) senza una equivalente evidenza verso le franchigie applicate rischia di diventare un’inutile “specchietto per le allodole” che lascia credere ingenuamente di avere in essere ampie garanzie che in realtà non sono tali.
  • il premio di polizza: è la somma che il contraente si impegna a versare alla compagnia a fronte dell’impegno di quest’ultima di prendersi carico del rischio e degli eventuali risarcimenti nell’ipotesi che l’evento si concretizzi. Come per l’auto può essere pattuito in contratto un dilazionamento della somma in più rate o in un’unica soluzione.
  • le condizioni di polizza: rappresentano uno dei punti salienti del contratto di assicurazione perché evidenziano i rischi che la compagnia si impegna a coprire per conto del contraente. Per stare nel campo equestre, in genere le coperture assicurative riportano espressamente i rischi e le situazioni che andranno a coprire. In genere si trovano anche i cosiddetti “rischi esclusi”, ovvero quegli eventi o danni che la compagnia esclude dal contratto e che non verranno risarciti dalla stessa.

E’ importante prestare molta attenzione alle condizioni di polizza: in genere i contratti di assicurazione sono standardizzati e coprono rischi che maggiormente sono alla base delle istanze del pubblico. Possono così prevedere (o non contemplare) situazioni particolari che possono essere importanti per noi.

Un esempio per tutti, la responsabilità civile per danni causati dal nostro cavallo: alcuni contratti escludono il danno da caduta del cavaliere in sella. Se riteniamo di essere al sicuro con questo tipo di polizza mettendo in sella amici e parenti (che probabilmente non hanno una loro copertura antiinfortunistica equestre)…buona fortuna!

Altro elemento da annotare è il mettere in evidenza in contratto che i soci di un maneggio/associazione sportiva debbano essere terzi tra loro.

Diventa così indispensabile un confronto con il nostro agente assicuratore per concordare l’inserimento di condizioni aggiuntive tagliate a misura delle nostre esigenze.