Dopo aver trattato il tema del tetano e cavalli nel precedente articolo torniamo ad affrontare il discorso sulla vaccinazione antitetanica per equitazione, questa volta da un punto di vista normativo e sanitario.

Se il piano vaccinale antitetano pare garantisca un’immunità superiore al 90%, è vero anche che i casi di tetano si sono ridotti sensibilmente con il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie e con l’attuazione di norme igieniche di base. In Italia la legge del 5 marzo 1963 aveva previsto l’obbligatorietà della vaccinazione antitetanica, toccando anche il tema della vaccinazione antitetanica per equitazione. Venne poi modificata dalla legge del 27 aprile 1981 n.166 (modifiche alla legge 292/1963 e 419/1968 concernenti la vaccinazione antitetanica obbligatoria).

Di fatto il capitolo sull’obbligatorietà o meno delle vaccinazioni per le malattie infettive è aperto. La diminuzione dei fenomeni di diffusione delle malattie infettive si è avuta in maniera sensibile già con l’attuazione di norme igieniche, come già accennato, al punto che sono molti i genitori che, non ritenendo il vaccino indispensabile, vogliono poter decidere di non sottoporre i propri figli  alle vaccinazioni obbligatorie e che diventano quindi obiettori in tal senso. Bisogna inoltre tenere ben presente che molte situazioni di disabilità motoria o mentale sono state causate dalla somministrazione di vaccini.

vaccinazione antitetanicaItalia, Francia, Belgio, Portogallo e Grecia sono, in Europa, le nazioni più arretrate rispetto alla legislazione che acconsente alla libera scelta dei genitori in merito alla somministrazione dei vaccini.

In Italia alcune regioni lasciano libertà decisionale (nel Sud Italia, ad esempio, il tetano è molto raro), ma la legge – sebbene attualmente riconosca le vaccinazioni non più come un obbligo ma “consigliate”- non è del tutto chiara e si scontra con enti nazionali, come il CONI, che dipingono la vaccinazione antitetanica come necessaria: si ritiene l’ambiente sportivo come particolarmente a rischio, per via della facilità con cui possono avvenire infortuni e incidenti, e naturalmente si apre a quel punto anche un problema di natura assicurativa.

La già citata legge del 5 marzo 1963 prevedeva esplicitamente l’obbligo per fantini, artieri e addetti ai lavori negli ippodromi, in ambito ippico ed equestre, di sottoporsi al vaccino, segnando il tal modo il “legame” tra antitetanica e cavalli, che vengono peraltro vaccinati essi stessi.

Il Decreto Legislativo n. 626 del 1994 prevede inoltre l’obbligatorietà per gli atleti professionisti di produrre un certificato di idoneità agonistica, di buona salute e il certificato della vaccinazione antitetanica: quest’ultimo viene richiesto anche agli sportivi dilettanti nei modi e casi previsti dal recente Decreto Balduzzi e sue successive modifiche.

Purtroppo si sono verificati casi in cui è stata sospesa la patria podestà di genitori che, obiettori a detto obbligo, consapevoli dei possibili rischi che il vaccino comporta, non avevano vaccinato i propri figli contro il tetano: e questo nonostante avessero prodotto della documentazione attestante la legalità e la piena consapevolezza del loro agire. A maggior ragione, quindi, si apre un dibattito relativamente alla vaccinazione antitetanica per equitazione , che la sanità pubblica vede procedere di pari passo.

Relativamente alla possibilità di effettuare una specifica obiezione riferita all’ostico tema della vaccinazione antitetanica per equitazione non vi sono ancora risposte chiare e definitive; ma è importante capire se esiste la possibilità di esercitare un dissenso informato riconosciuto dallo Stato che sottolinei la presa di coscienza dei potenziali rischi cui va incontro un non vaccinato, scaricando il centro ippico da ogni responsabilità.

equitazioneSenza entrare nello specifico dei tema relativo alla vaccinazione antitetanica per equitazione, il 1° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 24 gennaio 2006 (N.4), affermava che da tempo si stava cercando di andare oltre l’obbligatorietà dei vaccini. Non si propone però un iter specifico per mostrarsi obiettori.

Viene evidenziato che, chi non dovesse vaccinare i propri figli, sarebbe richiamato dalla ASL e informato sui rischi per il bambino e per la comunità; verrebbe effettuato un controllo per accertare che non si sia in presenza di un caso di trascuratezza di minore ma non vengono imposte sanzioni pecuniarie. Successivamente a questi passaggi, viene fatto compilare un modulo in cui il genitore dichiara di non accettare una o più vaccinazioni per il proprio figlio, assumendosene la responsabilità e dichiarando di avere ricevuto tutta l’informativa riguardanti i rischi che tale scelta comporta.

Tale modulo contiene i dati anagrafici di chi esercita la patria podestà sulla persona che viene esentata dal vaccino e dichiara di possedere un’informazione completa relativamente alle modalità di effettuazione del vaccino, riguardo i vantaggi, l’efficacia dello stesso e dei suoi effetti collaterali. Dichiara, insomma, un dissenso informato e precisa quali sono le vaccinazioni cui non accetta di sottoporre il figlio.

Tornando allo specifico dell’ambito riferito alla vaccinazione antitetanica per equitazione bisogna rinnovare l’attenzione al cosiddetto Decreto Balduzzi, che distingue le attività sportive svolte in area CONI da quelle “esterne”, quindi amatoriali. Le prime prevedono la richiesta di un certificato medico: il dissenso rispetto al vaccino costituisce rifiuto anche verso questo aspetto. Tale dissenso, però, non contrasta con le attività extra CONI, che si suppone non siano attività sportive strutturate e regolari, e che quindi non richiedano l’obbligo di documentazione sanitaria, e quindi neanche dei vaccini (ribadiamo che sono supposizioni le nostre).

Conseguenza di tutto questo è l’esigenza di prendere atto della presenza di due grandi aree sottese alla tematica della vaccinazione antitetanica per equitazione: la prima prevede una rigida obbligatorietà che non permette flessibilità da parte del centro ippico; chi vuole frequentarlo deve, in sostanza, attenersi alla legislazione che prevede l’obbligatorietà del vaccino. Dall’altra parte c’è la volontà di essere maggiormente elastici, avvalendosi del supporto di avvocati, informandosi degli aspetti burocratici e costituendo un documento che consenta di essere obiettori: tutto questo tenendo presente che, al momento, non esistono ancora risposte convergenti.

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dott.ssa Valeria Foglino
Blogger e Tecnico EQUITABILE®