Quello della sicurezza sui luoghi di lavoro è un tema ancora poco sentito nel contesto sportivo, in quello dell’equitazione e delle attività assistite dagli animali come l’ippoterapia e pet therapy nelle loro differenti declinazioni.

Sebbene in un precedente articolo abbiamo parlato della normativa riferita alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alla quale molte realtà, ivi inclusi i maneggi, associazioni sportive, di promozione sociale o di volontariato debbono sottostare a rischio di importanti sanzioni, in questo testo desideriamo toccare gli aspetti riferiti alla formazione dei lavoratori con particolare attenzione a quella basilare, obbligatoria per tutti i collaboratori di qualsiasi realtà produttiva o dei servizi, alla quale andrà ad aggiungersi la specifica formazione di alcuni delegati in particolari aree di intervento, come ad esempio l’anti incendio, il primo soccorso, la gestione dei rischi e molto altro…

La formazione generale e specifica dei lavoratori è disciplinata ai sensi dell’art 37 comma 2 del Dlgs 81/08 e regolamentata nei contenuti dall’Accordo Stato Regioni in vigore dal 26/01/12 per tutti i lavoratori impiegati in azienda, siano essi dipendenti, collaboratori, tirocinanti o semplici volontari.

La formazione, secondo l’Accordo Stato Regioni consente ai lavoratori di conoscere, nel dettaglio i concetti di rischio, danno, prevenzione e i relativi comportamenti da adottare al fine di tutelare la propria sicurezza e salute e quella dei propri colleghi.

A tal proposito va premesso che l’art. 2, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 definisce lavoratore “la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.

Il Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali ritiene che il regime sia applicabile, per i soggetti che prestano la propria attività volontariamente e a titolo gratuito (o con rimborso spese) per le associazioni sportive dilettantistiche, di cui alla Legge n. 398/1991 e all’art. 90 delle Legge n. 289/2002, sia quello previsto per i lavoratori autonomi di cui all’articolo 2222 del codice civile, per i quali l’art. 3, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 dispone l’applicazione dell’art. 21.

L’art. 3 comma 12-bis del decreto in parola, prevede anche che qualora i soggetti di cui sopra svolgano la loro “prestazione nell’ambito di un’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività.

Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgono nell’ambito della medesima organizzazione”.

Restano fermi i principi generali di diritto che impongono al responsabile dell’impianto o dell’associazione sportiva che di esso abbia la disponibilità, di predisporre adeguate misure di tutela nei confronti di chi venga chiamato ad operare nell’ambito delle attività di riferimento dell’associazione sportiva dilettantistica e che, pertanto, ne sanciscono la responsabilità secondo i principi comuni civili e penali nel caso di danni causati a terzi da cose in disponibilità.

Tutte le associazioni -sportive, di promozione sociale e di volontariato- sono pertanto tenute ad adempiere alla formazione generale e specifica dei propri lavoratori tra i quali, come già ampiamente descritto, oltre ai tecnici (operatori, assistenti, istruttori), agli addetti alla scuderia (groom) e al servizio bar o ristorazione ecc. vengono inclusi i volontari ed i tirocinanti indipendentemente dalle ore di impiego e dal fatto che vengano o meno retribuiti. Sono esclusi da tale obbligo gli impiegati nel settore amministrativo che svolgano un’attività lavorativa inferiore alle 4 ore giornaliere.