Dalla gestione di attività sportiva dilettantistica derivano diversi obblighi sotto molteplici aspetti ai quali è bene prestare attenzione pena l’applicazione di sanzioni spesso ampiamente onerose o la perdita delle agevolazioni previste dal regime fiscale agevolato.

Tra i principali obblighi vi sono:

Iscrizione al Registro CONI

Il Registro è lo strumento individuato dal Consiglio Nazionale del CONI per riconoscere ai fini sportivi le associazione e le società sportive dilettantistiche. Si tratta di un elenco che il CONI trasmette annualmente all’Agenzia delle Entrate per la verifica dei fruitori delle agevolazioni fiscali perviste dal regime fiscale agevolato.

L’iscrizione è obbligatoria per ottenere lo status di associazione/società sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI nonché per poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal regime fiscale agevolato; si tratta quindi di un adempimento fondamentale per la corretta gestione di attività sportiva dilettantistica.

L’iscrizione non può essere fatta direttamente dall’associazione o dalla società sportiva ma unicamente attraverso FSN (Federazioni Sportive Nazionali), DSA o EPS (Enti di promozione sportiva) riconosciuti dal CONI.

Per poter ottenere l’iscrizione è necessario che l’associazione sia in possesso dei seguenti requisiti:
– che svolga attività sportiva dilettantistica, compresa l’attività didattica;
– che lo statuto sia conforme alle normative di leggi vigenti (art. 90 – comma 17) della legge 27/12/2002, n. 289 – Legge Finanziaria 2003)
– che in riferimento alla predetta legge nella denominazione sociale sia indicata la finalità sportiva e la ragione dilettantistica (denominazione: Associazione Sportiva Dilettantistica “……………”) e che sia rispettata la clausola di incompatibilità relativa agli amministratori (divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre associazioni o società sportive nell’ambito dell’intera federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI).

Modello EAS (in forma semplificata)

Tutte le associazioni che beneficiano di una o più agevolazioni contenute nell’art. 148 del DPR 917/86 e nell’art. 4, commi 4 e 6, del DPR 633/1972 (legge IVA), sono tenute a comunicare all’Agenzia delle Entrate, tramite il modello EAS, i dati e le notizia fiscali rilevanti.

Il Modello EAS è obbligatorio per tutti gli enti che ricevono quote associative da parte di soci, prestano servizi in favore dei loro associativi a fronte di scambio economico, o incassano erogazioni liberali, tutti aspetti normalmente previsti nella gestione di attività sportiva dilettantistica.

Il modello EAS deve essere compilato ed inviato in via telematica direttamente dall’associazione (se ha accesso al sito dell’agenzia delle entrate) o attraverso enti accreditati (quali ad esempio il Caf Cisl o i commercialisti).

La mancata presentazione del Modello EAS comporta diverse problematiche tra le quali la perdita delle agevolazioni fiscali previste dal regime fiscale agevolato.

Quando fare il Modello EAS? Entro 60 giorni dalla data di costituzione della associazione o entro il 31 marzo dell’anno nel quale vengono apportate modifiche sostanziali (variazioni importanti di attività o di sede legale, nomina di un nuovo presidente ecc.).

Iscrizione al REA (Repertorio Economico Amministrativo – sezione speciale del Registro delle Imprese)

Dal 1993 è stato istituito il REA con lo scopo di raccogliere notizie di carattere economico, statistico ed amministrativo di tutti i soggetti non iscritti al Registro delle Imprese tra le quali le associazioni sportive dilettantistiche che, pur non essendo imprese e quindi non esercitando attività commerciale in via prevalente, svolgono comunque abitualmente un’attività commerciale secondaria e marginale. Sono escluse dall’obbligo di iscrizione le associazioni che svolgono esclusivamente attività istituzionale e quindi da non considerarsi commerciale.

A onor del vero non essendo prevista attualmente alcuna sanzione in caso di mancata iscrizione, fino ad oggi (agosto 2015) sono state davvero poche le associazione che abbiano presentato regolare richiesta di iscrizione. L’iscrizione al Registro comporta il versamento di una quota di diritto annuale.

Iscrizione al registro VIES (“Vat Information Exchange System”)

Il VIES è un archivio informatico degli operatori autorizzati a scambiare beni o servizi con paesi che fanno parte dell’Unione Europea. Il possesso della partita iva nazionale non è più sufficiente: per poter acquistare o vendere (anche on-line e compresi i servizi di acquisto siti, domini e pagine web) all’estero occorre iscriversi al VIES (pena sanzioni ai sensi dell’art. 6 del Dls 471/97) attraverso un modello di richiesta iscrizione (sia al VIES che all’agenzia delle entrate se la richiesta non è contestuale all’apertura della partita iva).

Salvo comunicazione scritte di rifiuto l’associazione richiedente può considerarsi iscritta a partire dal 31° giorno successivo alla presentazione della richiesta. Se la gestione della propria attività sportiva dilettantistica prevede abituali acquisti o scambi con paesi dell’UE è quindi necessario provvedere all’iscrizione al VIES grazie al quale sarà possibile fornire la propria partita iva (che sarà preceduta dal codice IT) al fornitore che potrà così provvedere alla fatturazione senza l’applicazione dell’aliquota iva (l’iva dovrà essere versata trimestralmente con l’aliquota vigente nel nostro paese).

Comunicazione alla SIAE

Le associazioni sportive dilettantistiche che nella gestione di attività sportiva dilettantistica intendono usufruire del regime fiscale agevolato (Legge 398/1991) – del quale parleremo nel prossimo articolo specificando cos’è e quali sono le agevolazioni – devono darne comunicazione all’ufficio territoriale competente della SIAE prima dell’inizio dell’anno solare nel quale l’associazione intende aderire al predetto regime (entro il 31/12 dell’anno precedente a quello di esercizio dell’opzione), utilizzando apposito modello (reperibile presso la sede SIAE).

Deve inoltre comunicarlo all’ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle Entrate compilando il quadro VO della dichiarazione annuale IVA (in caso di non presentazione della dichiarazione annuale IVA è possibile allegare il quadro VO alla dichiarazione dei redditi).

Copie delle suddette comunicazioni vanno conservate agli atti dell’associazione (in caso se ne occupasse il vostro commercialista chiedetene una copia).