Alla luce di insistenti “miti” relativi all’obbligatorietà del presentare il certificato medico sportivo per intraprendere una attività equestre, ivi incluse quelle riconducibili alla partecipazione di praticanti deboli in iniziative che spaziano dall’ippoterapia fino alla rieducazione equestre ed equitazione integrata, riteniamo importante contribuire a chiarire alcuni fondamentali aspetti di carattere burocratico-amministrativo ma soprattutto preventivo.

Tutti sappiamo che le associazioni sportive hanno da sempre richiesto il certificato medico sportivo e la copia della certificazione vaccinale dell’antitetanica (il cavallo è portatore sano del tetano, in più la polvere ed alcuni materiali presenti in maneggio possono causare questa pericolosa patologia) per svolgere le attività equestri. Relativamente ai praticanti disabili le richieste potevano (e possono tutt’ora) vedere integrazioni di documenti sanitari specifici atti a scongiurare possibili patologie associate alle caratteristiche deficitarie della persona debole.

Recentemente, a seguito delle nuove norme riferite alle attività preventive in campo sportivo, si assiste a molta confusione e passaparola che portano inesorabilmente a possibili errori non solo di forma ma –soprattutto- di sostanza: “sembrerebbe” infatti che non sia più obbligatorio consegnare il certificato medico sportivo per iscriversi o rinnovare la partecipazione alle attività sportive in genere, e quelle equestri in particolare. Nulla di più sbagliato e forviante!

Senza voler fare una minuziosa cronistoria degli eventi che hanno portato alle recenti novità e successivi disagi nell’interpretare leggi troppo spesso generiche ed incomplete, desideriamo andare al sodo e dare riferimenti –speriamo- definenti in attesa dei prossimi sviluppi normativi.

Con il decreto del 24/4/2013 del Ministro Balduzzi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 20.07.2013, si vedevano abrogate e sostituite le vecchie norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva non agonistica, introducendo numerose novità e adempimenti (anche gravosi) a carico del singolo utente e delle società e associazioni sportive, in particolare per quelle che gestiscono impianti sportivi.

Tale norma è rimasta in vigore per poco più di 15 giorni: le successive modifiche (il cosiddetto “decreto del fare”, legge 9 agosto 2013 n. 98) hanno abrogato alcuni obblighi ritenuti eccessivamente onerosi ed impraticabili; inoltre sono stati chiariti -o almeno questa sarebbe l’intenzione del legislatore- alcuni aspetti attuativi tutt’ora di difficile interpretazione.

In sintesi sono state definite le specifiche aree di attività motoria:
•    Agonistica
•    Non agonistica
•    Amatoriale
•    Attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare “gran fondo” (che non tratteremo in quanto non attinente al contesto equestre di base e quello “adattato” dell’equitazione integrata™).

Conseguentemente sono stati evidenziati gli adempimenti (o esenzioni) da parte dei singoli praticanti e gli obblighi delle associazioni e società sportive in tale ambito definendo una volta per tutte le condizioni che regolano l’obbligatorietà o meno della presentazione del certificato medico sportivo.

Non è più obbligatorio il certificato medico per fare sport?

certificato medico sportivoNon è possibile dare una risposta telegrafica: è necessario comprendere prima le distinzioni tra le diverse attività sportive e conseguentemente poter chiarire il quesito con una risposta adegata.

Le attività agonistiche non vedono sostanziali modifiche rispetto al passato (quindi è ancora obbligatorio venire sottoposti annualmente alla visita medica comprensiva dei relativi accertamenti diagnostici per l’attività agonistica), restano invariate le distinzioni tra atleti agonisti ed atleti non agonisti per le quali è ancora valido il Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982 che demanda alle stesse Federazioni Sportive Nazionali ed Enti di Promozione Sportiva l’impegno di definirne caratteristiche, limitazioni e confini.

E’ interessante la nuova distinzione tra attività non agonistica ed amatoriale:

•    Per pratica sportiva “non agonistica” si intende quella effettuata da soggetti, certamente non annoverati tra gli atleti agonisti, che svolgono attività all’interno di sodalizi organizzati e facenti capo al CONI, ivi incluse le società ed associazioni sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, agli Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate. Chi pratica attività sportiva non agonistica è espressamente obbligato a presentare l’annuale certificazione medica ed a venir sottoposto ad un elettrocardiogramma almeno una volta nella vita.

•    L’attività sportiva “amatoriale”, cioè quella praticata a livello “ludico motorio” da  soggetti non tesserati alle Federazioni sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, che praticano attività sportiva non occasionale e non regolamentata da organismi sportivi. Inoltre, se l’attività venisse svolta in un contesto organizzato, deve essere si tipo occasionale e non ripetitivo. Per questa tipologia di utenza non è necessaria la richiesta di alcuna certificazione medica.

Si potrebbe menzionare il titolo di una famosa commedia shakespeariana –Molto rumore per nulla– ad indicare il tipicamente italico abbaiare di gran voce per successivamente ritornare allo status quo ante con grande signorilità e poca efficacia…

Cogliamo l’occasione di questa “novità mutilata” per presentare in un prossimo articolo alcuni aspetti relativi alle attenzioni particolari rivolte ad utenza debole in equitazione integrata® ed ippoterapia sul fronte delle certificazioni sanitarie preventive e l’obbligatorietà dell’utilizzo del defibrillatore semiautomatico all’interno degli impianti sportivi, forse uno degli elementi veramente nuovi in tutta questa vicenda. 

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